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Una tantum 2023 – Applicazione dell’art. 1, commi 330 e seguenti della legge 29 dicembre 2022, n. 197(Legge di Bilancio 2023)

Con lavorazione centralizzata a partire dalla mensilità di luglio, agosto per il Comparto Sicurezza, verrà erogato l’emolumento accessorio una tantum, previsto dal comma 330 e seguenti della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023), da corrispondere per tredici mensilità, determinato nella misura dell’1,5 per cento dello stipendio, con effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza. Per assicurare l’omogenea applicazione della citata normativa, l’Ispettorato Generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico (IGOP) ha pubblicato le misure del predetto emolumento da corrispondere al personale appartenente al Pubblico Impiego.

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